Dubbi sulla legge uscita a maggio che risulta completa solo a metà: la professione è finalmente riconosciuta, e insieme resta un nodo aperto, quello di un profilo confinato alla prevenzione che fatica a coincidere con la clinica realeUna legge che riconosce una professione è una conquista.
Ma quando la definizione giuridica si allontana da ciò che accade ogni giorno in ambulatorio, è onesto interrogarsi. Non per demolire, ma per migliorare.Un riconoscimento atteso da decenni.
La situazione giuridica dell’osteopatia in Italia
Vale la pena partire da ciò che è giusto riconoscere. Dopo anni di limbo, l’osteopatia in Italia ha ottenuto uno statuto giuridico. La Legge 3/2018, la cosiddetta legge Lorenzin, ha individuato l’osteopata tra le professioni sanitarie; il DPR 131/2021 ha istituito la professione recependo l’accordo sul profilo; il Decreto Interministeriale 1563, pubblicato in Gazzetta il 16 febbraio 2024, ha definito l’ordinamento del corso di laurea; ed il DPCM del 25 marzo 2026, recentemente pubblicato, ha chiuso il nodo più delicato, quello dei titoli pregressi e delle equipollenze.
È un traguardo concreto: un albo, una pratica tutelata, un percorso definito. Proprio perché il riconoscimento è prezioso, conviene guardare con lucidità ai punti che lasciano perplessi, così che la cornice possa maturare invece di cristallizzarsi.
Cosa dice davvero la norma
Il cuore della questione sta in poche righe. La normativa colloca l’Osteopatia nella classe delle lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, con un corso di Laurea triennale, e definisce l’Osteopata come il professionista che svolge “prevenzione e mantenimento della salute” attraverso il trattamento di “disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie” nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico, con tecniche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne.
Sul versante transitorio, il DPCM del 2026 istituisce gli “elenchi speciali ad esaurimento” presso gli Ordini TSRM-PSTRP; gli osteopati già attivi che possiedono i requisiti si iscrivono a questi elenchi, e poi devono sostenere entro sei anni un esame di abilitazione presso le Università che attiveranno il corso, ottenendo così il riconoscimento del titolo o l’equipollenza, e quindi l’iscrizione all’albo.
Le prestazioni, intanto, restano fuori dal Servizio Sanitario Nazionale e dai Livelli Essenziali di Assistenza. Su questa cornice si appuntano i dubbi che seguono.
Il primo dubbio: una professione di cura confinata alla prevenzione
Il nodo principale è concettuale, e ha ricadute molto pratiche. La legge inscrive l’Osteopatia nella prevenzione e nel mantenimento della salute, e parla di disfunzioni “non riconducibili a patologie”. Eppure chi varca la porta di uno studio osteopatico, nella stragrande maggioranza dei casi, arriva con un dolore: una lombalgia, una cervicalgia, una sofferenza muscolo-scheletrica concreta.
C’è di più: proprio il dolore muscolo-scheletrico è l’ambito in cui le evidenze scientifiche sostengono di più l’Osteopatia, come mostrano le panoramiche delle revisioni sistematiche.
La ricerca, insomma, valida l’Osteopatia là dove tratta un sintomo clinico; la legge, invece, la confina alla prevenzione di disfunzioni che non sarebbero patologia.
Tra ciò che la scienza documenta, ciò che accade ogni giorno in ambulatorio e ciò che la norma descrive si apre uno scarto difficile da ignorare.
Definire “prevenzione” un intervento che allevia un dolore presente rischia di essere una finzione lessicale, più che una descrizione fedele della pratica.
Il secondo dubbio: “non riconducibili a patologie” e la diagnosi
La formula “disfunzioni non riconducibili a patologie” solleva una domanda immediata: chi stabilisce che una disfunzione non dipende da una patologia?
La risposta della norma è coerente: il riferimento è la diagnosi di competenza medica.
L’osteopata opera a valle di una valutazione che esclude i quadri clinici di pertinenza del medico.
Questo ha una logica di sicurezza che condivido: tiene lontano il rischio di trattare con le mani un quadro che richiede ben altro, e quindi protegge il paziente.
Allo stesso tempo, crea una tensione con lo status di professione “autonoma”: l’Osteopata non medico si trova in una posizione di dipendenza valutativa, sospeso tra autonomia dichiarata e necessità di una cornice diagnostica che non gli compete. È un equilibrio comprensibile, e tuttavia ancora ambiguo nei suoi confini operativi.
Il terzo dubbio: il livello del titolo
Colpisce anche la scelta del titolo triennale dentro la classe della prevenzione.
La responsabilità clinica che un Osteopata si assume (mani su colonne, articolazioni, tessuti, spesso in persone con dolore) appare poco proporzionata a un percorso di primo livello, e distante dagli standard internazionali, dove la formazione osteopatica è spesso più lunga e di livello magistrale.
Non a caso una parte della professione, e alcune proposte parlamentari in discussione, spingono verso una laurea magistrale a ciclo unico, e verso un profilo che riconosca in modo esplicito la dimensione terapeutica del lavoro osteopatico.
È il segnale che il punto di arrivo del 2024-2026 viene percepito da molti come una tappa, più che come un assetto definitivo.
Il quarto dubbio: le equipollenze ed i professionisti già attivi
Il capitolo delle equipollenze tocca migliaia di persone. Professionisti con anni di pratica e con percorsi formativi lunghi, in alcuni casi quinquennali o sessennali nelle scuole private o all’estero, devono ora iscriversi agli elenchi speciali, integrare eventualmente i crediti mancanti e sostenere entro sei anni un esame universitario, pena la cancellazione.
I dubbi qui sono concreti: l’equità verso chi ha investito anni di studio ed esperienza; il peso di un percorso aggiuntivo a carriera avviata; il fatto che l’esame dipenda da università che devono ancora attivare i corsi, con un evidente collo di bottiglia; il rischio di destabilizzare professionisti seri durante la transizione.
Mettere ordine è giusto e necessario; il modo in cui l’ordine viene costruito decide se quei professionisti si sentano valorizzati o messi in difficoltà.







